| CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1.
PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso
che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del
consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del
d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’
(art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico".
2.
FONTI
LEGISLATIVE.
Il
contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni –
in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3.
INFORMAZIONE
OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
L’organizzatore
ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori
catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore;
4.
PRENOTAZIONI.
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5.
PAGAMENTI.
La misura dell’acconto,
fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
6.
PREZZO.
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7.
RECESSO DEL
CONSUMATORE.
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato –al
netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma- l’importo
della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione
pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più
dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma
del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore
che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dal
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9.
MODIFICHE
DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10.
SOSTITUZIONI.
Il cliente
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica
del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di
cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
1 1.
OBBLIGHI
DEI PARTECIPANTI.
I
partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12.
CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA.
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
13.
REGIME
DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere
o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14.
LIMITI
DEL RISARCIMENTO.
Il
risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di
"2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall’art.
13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e
per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
15.
OBBLIGO DI
ASSISTENZA.
L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
16.
RECLAMI
E DENUNCE.
Ogni
mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17.
ASSICURAZIONE
CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18.
FONDO
DI GARANZIA. E’
istituito presso la Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia
cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato
del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art.
21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE .
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 16 della L. 269/98 .
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
Privacy.
Si
informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto
delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati
personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento
potranno essere cancellati arichiesta del consumatore.
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